Dal Dott. Massimo Maspoli, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Verbania…
La materia dei finanziamenti alle imprese ha registrato rilevanti novità a seguito dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 22/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2014, e del Decreto Competitività dello scorso giugno, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Il Decreto Competitività, allo scopo di rilanciare e favorire lo sviluppo delle imprese, ha ampliato il novero dei soggetti abilitati a concedere finanziamenti diretti alle imprese, autorizzando le società di assicurazione, le società di cartolarizzazione dei crediti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio a finanziare le imprese con oltre 10 dipendenti e un fatturato annuale o totale di bilancio superiore a 2 milioni di Euro.
Il Provvedimento IVASS precisa le condizioni e i limiti per la concessione dei finanziamenti a parte delle imprese assicurative, modificando il Regolamento ISVAP n. 36 del 2011 in materia di investimenti e attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.
In particolare, le società di assicurazione che intendono erogare credito alle imprese devono adottare una delibera-quadro avente ad oggetto la politica degli investimenti.
Nel caso di finanziamenti diretti, tale delibera dovrà contenere anche un piano dei finanziamenti, che l’impresa assicurativa è tenuta ad inviare all’IVASS prima della sua approvazione definitiva da parte dell’organo amministrativo.
Il piano dei finanziamenti, tra l’altro, dovrà illustrare:
– le modalità di attuazione dell’attività di finanziamento (se in via diretta o con l’ausilio, nella fase di selezione, di una banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo di cui all’art. 106 del TUB);
– i criteri per la selezione dei prenditori dei finanziamenti;
– la definizione degli importi per l’attività di investimento in finanziamenti.
Nel caso in cui la società di assicurazione finanzi direttamente l’impresa con il supporto di una banca o di un intermediario finanziario, la compagnia assicurativa, al sussistere o meno di varie condizioni (il merito creditizio, il bilancio certificato, l’interesse economico trattenuto dalla banca fino alla scadenza del finanziamento), può finanziare l’impresa entro certi limiti percentuali massimi delle riserve tecniche da coprire imposti alla medesima.
Come i tradizionali finanziamenti bancari, anche i finanziamenti a medio-lungo termine erogati alle imprese dalle compagnie assicurative beneficiano ora dell’esenzione della ritenuta su interessi e altri proventi (prevista dall’art. 26 del D.P.R. 600/1973) e dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (prevista dall’art. 15 del D.P.R. 601/1973).
Riferimenti
− Art. 114, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)
− Art. 38, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
− Regolamento ISVAP 31 gennaio 2011, n. 36
− D.l. 24 giugno 2014, n. 91 (cd Decreto Competitività), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116
− Provvedimento IVASS 21 ottobre 2014, n. 22.
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