La Dott. Esmeralda Trogu, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Oristano, ci spiega come sapere se ci sono tassi usurai applicati su mutui, finanziamenti e leasing e come richiederne l’annullamento.
Le rate di mutui, finanziamenti e leasing a volte raggiungono cifre sproporzionate, ma nel caso in cui superino un certo limite, arrivando ad un tasso di interesse da usurai, è possibile ottenere l’annullamento.
A chiarirlo è stata la sentenza storica della Corte di Cassazione, la n. 350/2013, la quale ha stabilito i seguenti principi:
-i mutui con tassi da usura possono essere annullati per intero;
-per calcolare il tasso di usura bisogna considerare tutte le somme addebitate dalla banca e non solo gli interessi pattuiti per contratto.
Calcolo tasso di usura
La soglia dei tassi ufficiali oltre i quali si parla di usura è stata stabilita con la Legge anti usura n.108 del 1996. La situazione di usura si verifica soprattutto nel caso in cui il mutuatario non riesca a pagare le rate entro i termini, così la banca applica delle penali precedentemente pattuite ma sproporzionate rispetto ai limiti del tasso usura.
Da sottolineare però che i tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi: se il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. In questo caso a dover essere confrontato con il tasso di usura è il tasso moratorio e non la somma del tasso di mora e quello corrispettivo.
Tale interpretazione trova conferma nelle recenti sentenze:
17 febbraio 2014 n. 1244 del Tribunale di Torino; 15 aprile 2014 e 18 aprile 2014, n. 5949 del Tribunale di Napoli II Sezione civile; 30 aprile 2014 del Tribunale di Verona Terza Sezione civile; ordinanza 16.09.2014 n° 41860 del Tribunale di Roma sez. IV civile.
Nullità del mutuo
Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi che possono considerati usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e pertanto il consumatore non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Conseguentemente anche eventuali procedure espropriative dovranno essere annullate.
Sempre la Cassazione 19696 del 18/09/2014 : La banca ha l’onere di provare il proprio credito anche per la fase temporale anteriore agli ultimi dieci anni e la mancata produzione della documentazione si riverbera sul suo residuo credito, ove accertabile.
Considerazioni:
I rapporti tra le Banche e le Aziende sono caratterizzati dalla forza prevaricatrice che, il soggetto economicamente forte e tecnicamente preparato, impone ai propri clienti.
E’ allora indispensabile disporre degli “strumenti” che consentano, anche alle aziende, di comprendere come siano stati gestiti i rapporti di credito e quali possano essere le modalità più adeguate per fronteggiare al meglio eventuali situazioni di criticità.
Ciò, richiede uno studio particolareggiato e attento dei rapporti al fine di pervenire ad una valutazione personalizzata della migliore strategia da adottare.
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