Articolo del Dott. Massimo Maspoli, referente del network www.consulentiaziendaliditalia.it per la provincia di Verbania.
L’articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che le lettere d’intento relative alla operazioni
da effettuarsi dal 1° gennaio 2015 devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.
Le lettere d’intento – unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia – devono poi essere consegnate al proprio fornitore, ovvero in dogana, al fine di poter beneficiare del regime di non applicazione dell’IVA sugli acquisti e importazioni di beni.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014, sono stati approvati il “nuovo” modello di lettera d’intento e le relative istruzioni, nonché le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica.
Con riferimento alla decorrenza delle nuove modalità di trasmissione delle lettere d’intento, l’Agenzia ha previsto che gli esportatori abituali che hanno già consegnato le lettere d’intento ai proprio fornitori o che si apprestano a farlo in questi giorni per le operazioni da realizzare nel corso del 2015:
– fino all’11 febbraio 2015 possono adottare le “vecchie” regole. In tal caso il fornitore non deve effettuare alcuna verifica per poter emettere la fattura senza applicazione dell’IVA, rimanendo, tuttavia, a suo carico l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le lettere d’intento ricevute;
– dal 12 febbraio 2015 devono adottare soltanto le “nuove” modalità di trasmissione. Pertanto, le lettere d’intento che sono state consegnate o spedite con le vecchie modalità fino all’11 febbraio, ma che esplicano i loro effetti anche con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente, dovranno essere ritrasmesse all’Agenzia delle Entrate secondo le nuove regole. In questo caso, il fornitore dovrà ricevere la lettera d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate e sarà tenuto a verificare in proprio la sua avvenuta trasmissione;
– possono avvalersi delle nuove regole per la trasmissione delle lettere d’intento, dal giorno di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate del software per la loro trasmissione.
Al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti e di dover tenere sotto controllo le lettere d’intento inviate con le “vecchie” regole, non più valide dal 12 febbraio 2015, gli esportatori abituali avranno convenienza ad avvalersi sin d’ora della nuova procedura.
I fornitori, dal loro canto, avranno convenienza a richiedere al proprio cliente (esportatore abituale) l’immediato invio (o il reinvio) delle lettere d’intento con le nuove regole, per evitare di dover gestire le difficoltà derivanti dal passaggio dalla “vecchia” alla “nuova” procedura a partire dal 12 febbraio 2015.
Riferimento
− Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014.
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