Per legge l’IVA è sempre detraibile per l’utilizzo di veicoli aziendali

A nome del network www.consulentiaziendaliditalia.it vi spieghiamo perchè l’IVA sui veicoli aziendali è sempre detraibile!

Premessa

Per i veicoli stradali a motore con riguardo all’articolo 19-bis1 del decreto IVA, utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, l’imposta afferente le operazioni di acquisto di beni e servizi, relative a detti veicoli, è pertanto integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta). Attualmente la detrazione dell’IVA per l’uso di veicoli aziendali segue il criterio dell’utilizzo più o meno esclusivo, infatti, l’IVA è completamente detraibile se il veicolo è concesso in uso strumentale; in tutti gli altri casi l’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza.

Tesi

Quando si parla di detrazione dell’IVA per uso aziendale esclusivo bisogna tener contoanche del principio di inerenza.Il concetto di inerenza costituisce un principio fondamentale per determinare il reddito d’impresa ed anche per la detrazione dell’Iva. Essovuole stabilire un collegamento tra il costo e l’attività d’impresa produttiva del reddito che viene tassato e, quindi, da questa definizione non sono inerenti per la determinazione del reddito le spese di carattere personale dell’imprenditore.

Argomenti

La norma di riferimento, secondo molti studiosi è il comma quinto dell’artico 109 del TUIR che recita “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. La ratio della norma è che nella determinazione del reddito d’impresa è necessario tener conto delle spese che sono collegate anche indirettamente alla produzione del reddito stesso (come ad esempio le spese di pubblicità), quindi, il costo risulta deducibile non solo se è connesso ad una componente di reddito, ma anche da una sua correlazione con un’attività idonea potenzialmente a produrre utili.Le spese sostenute che non provengono da elementi precisi e certi, ma sono ricavabili in via ipotetica, non superano la prova dell`inerenza.

Un principio analogo si ritrova anche nell’art. 19 D.P.R. 633/1972 dell’IVA in cui si prevede espressamente che “il soggetto passivo ha diritto di detrarre (dall’imposta da versare allo Stato) l’imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In questo modo il soggetto passivo riesce a recuperare totalmente l’imposta che ha pagato nell’ambito dell’attività economica”, dunque solo nella misura in cui i beni e servizi vengano impiegati ai fini delle operazioni soggette a imposta.

La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/07) stabilisce che l’IVA sull’acquisto di veicoli che vengano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione è integralmente detraibile.

Conclusione

Alla base di ciò, a prescindere dalla figura che utilizza il veicolo aziendale, la detrazione dell’IVA deve essere totale. Questo significa che l’azienda ha l’onere di provareche i veicoli aziendali devono essere assegnati a soggetti che operano esclusivamente per conto dell’impresa e non per motivi personali, attraverso la predisposizione di un’idonea documentazione, come il registro delle chiavi tenuto in ordine cronologico;ma in molti casi tale prova, definita “diabolica”, risulta poco efficiente per comprovare l’esclusione dell’utilizzo privato del veicolo. Per dimostrare l’efficienza di tale documentazione è possibile attivare procedure che provino l’utilizzo del veicolo esclusivamente per uso aziendale (attraverso GPS installati sui veicoli) o addebitando un corrispettivo (assoggettato ad Iva) per l’uso privato del veicolo e, siccome le figure aziendalirealizzano prestazioni di servizi imponibili nell’esercizio d’impresa,così come definito dalla direttiva comunitaria n.112 del 2006 (obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione), sono legittimati a detrarre interamente l’imposta. In caso l’azienda non riuscisse a dimostrare l’esclusività dell’uso aziendale, scatta la presunzione dell’uso promiscuo e, quindi, al dipendete se la concessione dell’auto è a titolo oneroso la detrazione è al 100%, altrimenti è al 40%; per tutte le altre figure aziendali la detrazione sarà al 40%.

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